IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
 ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 3310 del 1997
 proposto da Stavroplulos, rappresentato e  difeso  dall'avv.  Massimo
 Malena,  presso  il  quale e' elettivamente domiciliato in Bari, alla
 via Lenoci, n. 6;
   Contro l'Universita' degli studi di Bari, in persona del  Magnifico
 rettore  pro-tempore,  e  il Ministero dell'universita' scientifica e
 tecnologica, in persona  dell'On.le  Ministro  pro-tempore,  entrambi
 rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
 Bari, presso il cui ufficio sono domiciliati;
   Per l'annullamento:
     1) della graduatoria risultante  dallo  svolgimento  delle  prove
 ripetute  di  ammissione  alla  facolta'  di medicina e chirurgia per
 l'anno 1997-98;
     2) dell'atto del rettore del 16 settembre 1997, n. 6436, con  cui
 decreta "di non approvare gli atti della commissione esaminatrice del
 concorso  per  l'immatricolazione  del  corso di laurea di medicina e
 chirurgia dell'universita' degli studi di Bari, per l'anno accademico
 1997-98 e le operazioni concorsuali espletate dal 9 al  13  settembre
 1997, disponendo la rinnovazione delle stesse;
     3)  dell'atto  amministrativo di riconvocazione dei candidati per
 lo svolgimento delle seconde prove;
     4) del decreto rettorale del 31  luglio  1997  di  indizione  del
 concorso  per  l'ammissione  di  235  studenti  al corso di laurea in
 medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997-98;
     5) del decreto ministeriale 31 luglio 1997 di determinazione  del
 contingente numerico dei posti da assegnare alla facolta' di medicina
 e chirurgia di Bari per l'anno accademico 1997-98;
     6)  del  decreto  ministeriale 21 luglio 1997 recante regolamento
 per l'accesso all'istruzione universitaria;
     7) di ogni atto comunque correlato ai  precedenti,  lesivo  degli
 interessi del ricorrente.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 statuale e dell'Universita' degli studi di Bari;
   Visto l'atto di intervento in giudizio della facolta' di medicina e
 chirurgia dell'Universita' degli studi di Bari, in persona del legale
 rappresentante prof. Aldo Cossu, rappresentata e  difesa  dagli  avv.
 Carlo  De Bellis e Gaetano Prudente, elettivamente domiciliata presso
 l'avv. De Bellis in Bari, al Corso V. Emanuele n. 143;
   Vista la propria ordinanza 15 gennaio 1998, n. 117;
   Viste  le  memorie  prodotte  dalle  parti a sostegno delle proprie
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Relatore, alla pubblica udienza del 4 giugno 1998, il  cons.  Doris
 Durante;
   Udito l'avv. Massimo Malena per il ricorrente, dello Stato Lucrezia
 Principio   per   il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica e per l'Universita' degli studi di Bari; gli  avv.  Carlo
 De Bellis e Gaetano Prudente per la facolta' di medicina e chirurgia;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
                               F a t t o
   Con  atto  notificato il 6 dicembre 1997, depositato il 15 dicembre
 1997, Stavroplulos  Charilaos,  intendendo  iscriversi  al  corso  di
 laurea  di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Bari,
 per l'anno accademico 1997-98,  non  avendo  superato  ne'  la  prova
 concorsuale  tenutasi l'11 settembre 1997, ne' la prova tenutasi il 6
 ottobre 1997 (a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale
 dell'11 settembre 1997), impugna tutti i provvedimenti che per l'anno
 accademico 1997/98 hanno posto limiti  alla  iscrizione  al  predetto
 corso   di   laurea,  non  consentendogli  l'accesso  a  tale  corso,
 deducendo:
     1) violazione degli artt. 33 e 34 Cost., perche' la materia della
 limitazione  degli  accessi  agli  studi  universitari  e'  riservata
 dall'ordinamento  a  norme di rango legislativo e non a provvedimenti
 di rango secondario, mentre nel caso in  esame  le  limitazioni  sono
 state poste con norme regolamentari (il d.m. 21 luglio 1997 e il d.m.
 31  luglio  1997)  e  con atti rettorili. Quanto all'art. 9, comma 4;
 della legge n. 341/1990, come  modificato  dall'art.  17,  comma  116
 della  legge  n.  127/1990, e' in violazione dell'art. 34 della Cost.
 poiche', non ponendo criteri  generali  e/o  norme  di  principio  da
 seguire,  rimette  in  tutto ad atti ministeriali la regolamentazione
 del diritto allo studio.
     2) violazione dei principi in materia di autotutela in ordine  al
 rinnovo delle prove di ammissione.
     3)  violazione  dell'art.  51  del  d.m.  21 luglio 1997, n. 245,
 perche' le  prove  per  l'ammissione  alla  facolta'  di  medicina  e
 chirurgia  devono  essere  identiche  e  coeve su tutto il territorio
 nazionale;
     4) incompetenza del rettore in quanto spetta al Ministro disporre
 le prove di ammissione;
     5) violazione del d.m. 21 luglio 1997,  in  base  al  quale  sono
 richiesti  piu'  adempimenti  per  determinare il numero dei posti da
 assegnare alle singole facolta'.
   Resiste l'amministrazione statale e l'Universita'  degli  studi  di
 Bari.
   Con  ordinanza  15 gennaio 1998, n. 117, il tribunale ha accolto la
 istanza cautelare ed ha sospeso l'esecutivita' dell'atto impugnato.
   Con atto notificato il 29 gennaio 1998, depositato  il  31  gennaio
 1998,  e'  intervenuta  ad  opponendum  la  facolta'  di  medicina  e
 chirurgia  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,   eccependo   la
 inammissibilita' del ricorso, avendo il ricorrente partecipato, senza
 alcuna riserva, alla seconda prova bandita dal Ministero U.R. S.T. il
 6  ottobre 1997, prestando acquiescenza al provvedimento impugnato, e
 non avendo superato ne' le prime  prove  concorsuali,  ne'  le  prove
 rinnovate.
   Con  memoria  depositata  il  23  giugno  1998,  il  difensore  del
 ricorrente ha eccepito il difetto  di  legittimazione  passiva  della
 facolta  di  medicina  e  chirurgia,  priva  nell'attuale ordinamento
 universitario  di  personalita'  giuridica,  ed  ha  replicato   alla
 eccezione di inammissibilita'.
   Con  memoria depositata il 2 giugno 1998, l'Universita' degli studi
 ha  eccepito  la  inammissibilita'  del  ricorso  non  essendo  stato
 impugnato  il decreto rettorile di rinnovazione delle prove e per non
 aver superato entrambe le prove di ammissione.
                             D i r i t t o
   1. - Vanno respinte le eccezioni di inammissibilita' del ricorso in
 relazione alla  omessa  impugnativa  del  decreto  rettorile  che  ha
 disposto  la  rinnovazione  delle  prove  concorsuali  tenutesi  l'11
 settembre 1997, ed alla circostanza che il ricorrente non ha superato
 ne' le prove concorsuali annullate, ne' le prove rinnovate, in quanto
 la controversia  verte  sul  diritto  del  ricorrente  ad  iscriversi
 liberamente   al   corso   di   laurea   di   medicina   e  chirurgia
 dell'Universita' degli studi di Bari per l'anno accademico 1997-98.
   Il ricorrente, infatti, che intende iscriversi al corso  di  laurea
 in  medicina  e  chirurgia  per l'anno accademico 1997-98 (corso che,
 peraltro, gia' frequenta in  forza  di  provvedimenti  cautelari  del
 tribunale)  impugna i decreti ministeriali e rettorili che, limitando
 i posti disponibili per le iscrizioni e prevedendo prove  concorsuali
 per l'immatricolazione (prove che il ricorrente non ha superato), gli
 precludono l'accesso.
   Solleva,  in proposito, la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, comma 4  della  legge  19  novembre  1990,  n.  341  per
 contrasto  con il principio della riserva di legge e con gli artt. 33
 e 34 della Costituzione.
   2. - Trattasi di corso per il quale  l'amministrazione,  attraverso
 atti   regolamentari   e   di   attuazione,  ha  imposto  consistenti
 limitazioni nelle iscrizioni.
   L'agire  dell'amministrazione   -   in   particolare   il   decreto
 ministeriale  21  luglio  1997,  n. 245 (Regolamento recante norme in
 materia di  accesso  alla  istruzione  universitaria  e  di  connesse
 attivita'  di  orientamento) trova dichiaratamente supporto normativo
 nell'art. 9,  comma 4, della legge 19 novembre  1990,  n.  341,  come
 modificato  dall'art. 17, comma 116 della legge 5 maggio 1997, n. 127
 che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'universita'  e
 della  ricerca  scientifica e tecnologica il potere di determinare la
 limitazione degli accessi di cui trattasi.
   L'art. 9 cit., a seguito della modifica, stabilisce che il Ministro
 "definisce, su conforme parere del C.U.N., i criteri generali per  la
 regolamentazione  dell'accesso  alle scuole di specializzazione ed ai
 corsi universitari, anche a quelli per i  quali  l'atto  emanato  dal
 Ministro prevede una limitazione delle iscrizioni".
   Per l'anno accademico 1997-98, con d.m. 31 luglio 1997, il Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica ha individuato il numero
 dei  posti  da  assegnare  ad  ogni  sede  universitaria,  disponendo
 "l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di  merito  nei
 limiti dei posti messi a concorso". Per la sede di Bari, i posti sono
 235  comunitari  e 9 extracomunitari; per Foggia rispettivamente 68 e
 6.
   3. - Il collegio dubita della legittimita' costituzionale dell'art.
 9,  comma  4,  della  legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato
 dall'art. 17, comma 116  della  legge  5  maggio  1997,  n.  127  per
 contrasto  col principio di riserva di legge e, conseguentemente, con
 gli artt.  33 e 34 della Costituzione.
   La  questione  appare  rilevante  perche',  ove  la   norma   fosse
 dichiarata  incostituzionale,  verrebbe meno il presupposto normativo
 della procedura concorsuale e l'interesse del ricorrente ad  ottenere
 senza  limitazioni  l'accesso al corso universitario troverebbe piena
 ed integrale soddisfazione solo dalla  caducazione  delle  norme  che
 consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni.
   4. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
   Ritiene  il  collegio  che  in  materia di accesso agli studi anche
 universitari, sussista in base  agli  artt.  33  e  34,  una  riserva
 relativa  di  legge,  con  la  conseguenza  che, in mancanza di norme
 legislative che attribuiscano all'amministrazione - nel rispetto  dei
 caratteri  costitutivi  della riserva stessa - il potere di stabilire
 limitazione alla iscrizione ai corsi, devono ritenersi illegittimi  i
 provvedimenti  regolamentari  o  di  attuazione  che tali limitazioni
 prevedano.
   La configurabilita', nella materia,  di  una  riserva  relativa  di
 legge  costituisce  ius  receptum  nella  giurisprudenza  del giudice
 amministrativo (t.a.r. Lazio, sez. III, 3 aprile  1996,  n.  763;  14
 settembre  1994,  n. 1632; t.a.r. Toscana, sez. I, 24 aprile 1997, n.
 78; t.a.r. Veneto, sez. I, 13 giugno 1992, n. 222; 13 giugno 1997, n.
 1015; t.a.r. Liguria, Sez. I, 21 marzo 1995, n. 197).
   L'art.   33,   secondo   comma   della   Costituzione    stabilisce
 espressamente   che   "la   Repubblica   detta   le   norme  generali
 sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine  e  grado"
 nel  quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma,
 che sancisce che "la scuola e' aperta a  tutti"  (e  che  ha  trovato
 attuazione,  per  le  Universita',  con la legge 11 dicembre 1969, n.
 910).
   D'altra parte, laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre
 limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (si
 citano l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che, in
 ordine  alla  iscrizione  al  primo  anno degli istituti superiori di
 educazione  fisica,  prevede  un  limite  di  posti  determinati   da
 assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3 della legge 21 luglio
 1961,  n.  685,  in  ordine  all'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici ad alcune facolta' per gli anni  accademici  dal  1961-62  al
 1964-65)  ovvero  mediante  attribuzione  del  relativo  potere  alla
 pubblica amministrazione nell'ambito fissato dalla legge stessa (art.
 38 della legge 14 agosto 1982, n. 590).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio
 1997, n.127 all'art. 9,    comma  4,  legge  n.  341/1990  delega  il
 Ministro  a  limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non pone essa
 stessa limitazioni; non e' quindi  dalla  stessa  nuova  formulazione
 della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva
 relativa di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E'  vero  che  la  previsione  costituzionale  di  riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate  la  disciplina della materia; ma cio' e' possibe
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei ad
 indirizzare e vincolare la normazione secondaria  entro  confini  ben
 delineati,   o,   quantomeno,   previa   determinazione  delle  linee
 essenziali della disciplina  stessa,  in  modo  che  non  residui  la
 possibilita'  di  scelte  del  tutto  libere  e percio' eventualmente
 arbitrarie  della  stessa   pubblica   amministrazione,   occorrendo,
 all'uopo  che  sussistano  nella previsione legislativa - considerata
 nella complessiva disciplina della materia -  razionali  ed  adeguati
 criteri (Corte costituzionale 5 febbraio 1986, n. 34).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le   linee   essenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 aministrativo   (il  C.U.N.),  la  stessa  definizione  dei  "criteri
 generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari".
   Sembra, pertanto, ipotizzabile la violazione  del  principio  della
 riserva  relativa  di  legge, ed altresi' la violazione del principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   5. - Per le considerazioni  che  precedono,  va,  conseguentemente,
 sollevata  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 9,
 comma 4, legge citata, per contrasto con il principio  della  riserva
 di  legge,  nonche'  con  gli  artt.  33  e  34  della  Costituzione;
 conseguentemente va disposta la trasmissione degli  atti  alla  Corte
 costituzionale,  con conseguente sospensione del presente giudizio ai
 sensi dell'art.  23, legge 11 marzo 1953, n.  87,  per  la  pronuncia
 sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.